Diritto civile

06 | 04 | 2026

Il risarcimento del danno esistenziale richiede la prova di una lesione costituzionalmente rilevante

Filippo Marco Maria Bisanti

La Seconda sezione civile della Cassazione, con ordinanza 1° aprile 2026, n. 8022, torna sul tema dei presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale di natura esistenziale, ribadendo la centralità dell’onere di allegazione e prova gravante sul danneggiato.

La vicenda trae origine da un giudizio instaurato dalla committente di lavori edili che aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’impresa esecutrice.

La ricorrente lamentava, tra l’altro, di aver subito ulteriori pregiudizi a causa dei vizi degli impianti realizzati, chiedendo il risarcimento sia del danno patrimoniale derivante dal deprezzamento dell’immobile sia di un danno esistenziale connesso alle condizioni di disagio patite nell’abitazione.

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