Diritto civile
06 | 04 | 2026
Il risarcimento del danno esistenziale richiede la prova di una lesione costituzionalmente rilevante
Filippo Marco Maria Bisanti
La Seconda sezione civile della
Cassazione, con ordinanza 1° aprile 2026, n. 8022, torna sul tema dei
presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale di natura
esistenziale, ribadendo la centralità dell’onere di allegazione e prova
gravante sul danneggiato.
La vicenda trae origine da un
giudizio instaurato dalla committente di lavori edili che aveva proposto
opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’impresa esecutrice.
La ricorrente lamentava, tra
l’altro, di aver subito ulteriori pregiudizi a causa dei vizi degli impianti
realizzati, chiedendo il risarcimento sia del danno patrimoniale derivante dal
deprezzamento dell’immobile sia di un danno esistenziale connesso alle
condizioni di disagio patite nell’abitazione.
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