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Diritto processuale penale

Prove

02 | 02 | 2021

Le modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all'interno del processo

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 3932 del 12 gennaio 2021 (dep. 2 febbraio 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, dopo aver delineato i rapporti tra sapere scientifico e sapere giuridico, ha spiegato ai giudici di merito cosa fare qualora i consulenti della parti pervengano a conclusioni tecnico-scientifiche tra loro incompatibili.

Ribadito il principio giurisprudenziale, secondo cui il "sapere scientifico è indispensabile strumento al servizio del giudice di merito" – in special modo per tutte le volte "in cui l'indagine sulla relazione eziologica si colloca su un terreno non proprio nuovo, ma caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto dibattito internazionale" (così Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786) –, i giudici di legittimità hanno affermato che, in questi casi, le modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all'interno del processo ne attestano la natura di strumento al servizio dell'accertamento del fatto e, “in una peculiare guisa, parte dell'indagine che conduce all'enunciato fattuale”.

Ne consegue, con logica evidenza, che la Corte di legittimità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza sicché non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata: tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto; al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che, a tale riguardo, il giudice di merito esprime.

Il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate: esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico che riguarda la preliminare r indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Cass. pen., sez. IV, 13 maggio 2011, n. 24573).

In sede di legittimità, dunque, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di merito, in quanto quest'ultimo, in virtù del principio del suo libero convincimento e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata e approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.

Qualora sussistano, in relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi contrapposte, il giudice, previa valutazione dell'affidabilità metodologica e dell'integrità delle intenzioni degli esperti – che dovranno delineare gli scenari degli studi e fornire adeguati elementi di giudizio –, deve accertare, all'esito di una esaustiva indagine delle singole ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire concrete, significative e attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato; altrimenti potendo concludere per l'impossibilità di addivenire ad una decisione in termini di certezza processuale. 

La Corte di Cassazione, in chiusura, ha spiegato che, laddove il confronto tra i tecnici non consenta di addivenire a conclusioni tecnico-scientifiche tra loro compatibili, ci si trova dinanzi ad uno scenario che è di tutta evidenza superabile solo attraverso una perizia, eventualmente collegiale, da disporsi in dibattimento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 192 c.p.p.