Diritto processuale penale
Prove
02 | 02 | 2021
Le modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all'interno del processo
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 3932 del 12 gennaio 2021 (dep. 2 febbraio 2021),
la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, dopo aver delineato i rapporti
tra sapere scientifico e sapere giuridico, ha spiegato ai giudici di merito cosa
fare qualora i consulenti della parti pervengano a conclusioni
tecnico-scientifiche tra loro incompatibili.
Ribadito il principio giurisprudenziale, secondo cui il
"sapere scientifico è indispensabile strumento al servizio del giudice di
merito" – in special modo per tutte le volte "in cui l'indagine sulla
relazione eziologica si colloca su un terreno non proprio nuovo, ma
caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto
dibattito internazionale" (così Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n.
43786) –, i giudici di legittimità hanno affermato che, in questi casi, le modalità
di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all'interno del processo
ne attestano la natura di strumento al servizio dell'accertamento del fatto e, “in
una peculiare guisa, parte dell'indagine che conduce all'enunciato fattuale”.
Ne consegue, con logica evidenza, che la Corte di legittimità
non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all'affidabilità della
scienza sicché non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se
una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza
probatoria sia o meno fondata: tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al
fatto; al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare
attiene alla razionalità delle valutazioni che, a tale riguardo, il giudice di
merito esprime.
Il giudice di legittimità non è giudice del sapere
scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate: esso è chiamato a
valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al
sapere tecnico-scientifico che riguarda la preliminare r indispensabile
verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai
fini della spiegazione del fatto (Cass. pen., sez. IV, 13 maggio 2011, n.
24573).
In sede di legittimità, dunque, non si può valutare la
maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice
di merito, in quanto quest'ultimo, in virtù del principio del suo libero
convincimento e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione
delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli
dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene
condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata e approfondita delle
ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi
soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo
specifico le deduzioni contrarie delle parti.
Qualora sussistano, in relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi contrapposte, il giudice, previa valutazione dell'affidabilità metodologica e dell'integrità delle intenzioni degli esperti – che dovranno delineare gli scenari degli studi e fornire adeguati elementi di giudizio –, deve accertare, all'esito di una esaustiva indagine delle singole ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire concrete, significative e attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato; altrimenti potendo concludere per l'impossibilità di addivenire ad una decisione in termini di certezza processuale.
La Corte di Cassazione, in chiusura, ha spiegato che, laddove il confronto tra i tecnici non consenta di addivenire a conclusioni tecnico-scientifiche tra loro compatibili, ci si trova dinanzi ad uno scenario che è di tutta evidenza superabile solo attraverso una perizia, eventualmente collegiale, da disporsi in dibattimento.
Riferimenti Normativi: