Diritto civile

Proprietà e diritti reali

27 | 03 | 2026

Amministratore di condominio cessato dall’incarico: niente prorogatio e niente compenso. Resta solo l’obbligo delle attività urgenti

Redazione La Tribuna

La Suprema Corte si esprime su di un tema di fondamentale importanza nell’ambito della vita del condominio. Infatti, con ordinanza 26 marzo 2026, n. 7247, la seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha sancito che l’amministratore cessato dall’incarico per scadenza del termine, revoca o dimissioni, ai sensi dell’art. 1129, comma 8, c.c., non può continuare a esercitare tutti i poteri ordinari di gestione né ha diritto a ulteriori compensi; egli è tenuto soltanto a compiere, gratuitamente, le attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, fino alla nomina del nuovo amministratore.

Inoltre, il credito dell’ex amministratore per anticipazioni di cassa deve essere da lui specificamente provato e non può ritenersi dimostrato per il solo fatto dell’approvazione del rendiconto, salvo che vi sia una chiara e inequivoca ricognizione del debito da parte ...

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