Diritto civile
23 | 03 | 2026
Distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento: il regolamento condominiale non può vietarlo se mancano aggravio di spesa e squilibrio termico
Redazione La Tribuna
Con sentenza 18 marzo 2026, n. 6490, la seconda Sezione
civile della Corte di cassazione ha affermato che il singolo condomino può
distaccarsi unilateralmente dall’impianto centralizzato di riscaldamento, senza
necessità di preventiva autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore,
purché provi che dal distacco non derivino né aggravio di spesa per gli altri
partecipanti né squilibri termici pregiudizievoli per il regolare funzionamento
dell’impianto. È nulla la clausola del regolamento condominiale, anche di
natura contrattuale, che vieti in via assoluta il distacco.
Qualora il giudizio abbia ad oggetto l’accertamento ex post della legittimità di un distacco già eseguito, la verifica dei relativi presupposti va compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento del distacco, restando irrilevanti, a tal fine, le successive modifiche apportate all’impianto condominiale. ...
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