Diritto processuale penale
19 | 03 | 2026
I verbali di osservazione, controllo e pedinamento della polizia giudiziaria costituiscono atti irripetibili
Redazione La Tribuna
Con sentenza n. 8575 del 4 marzo 2026 (ud. 3 febbraio 2026), la quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che i verbali di osservazione, controllo e pedinamento della polizia giudiziaria costituiscono atti irripetibili ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b) c.p.p. quando documentano, con scansione spazio‑temporale, fatti soggetti a modificazione e non riproducibili in dibattimento senza perdita di genuinità informativa. Tali atti sono pertanto acquisibili al fascicolo per il dibattimento anche senza il consenso della difesa.
La Corte ha affermato che la categoria degli atti irripetibili non dipende dalla loro denominazione formale, bensì dalla natura del contenuto probatorio, e in particolare dalla impossibilità di riprodurre, in dibattimento, la stessa situazione spazio-temporale documentata nell’immediatezza senza perdita di genuinità. Non rientrano invece tra gli atti irripetibili le mere relazioni descrittive di attività di indagine ...
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