Diritto civile

16 | 03 | 2026

Danno biologico e personalizzazione del risarcimento: necessario provare un pregiudizio ulteriore rispetto alle conseguenze ordinarie dell’invalidità

Filippo Marco Maria Bisanti

Con l’ordinanza 6 marzo 2026, n. 5036, la terza Sezione civile della Corte di cassazione torna a precisare i presupposti che consentono la personalizzazione del risarcimento del danno biologico, ribadendo la necessità di una prova specifica delle conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle normalmente derivanti dalla menomazione.

La vicenda trae origine da un grave incidente stradale che aveva provocato alla vittima un’invalidità permanente pari all’85%, con rilevanti ripercussioni anche sul piano neuro-psichico. Nel giudizio civile instaurato per ottenere il risarcimento integrale dei danni, il Tribunale aveva riconosciuto sia il danno non patrimoniale sia quello patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva ridotto alcune poste risarcitorie ed escluso la cosiddetta personalizzazione del danno biologico.

Nel ricorso per cassazione la vittima contestava, tra l’altro, proprio tale esclusione, sostenendo che le gravissime conseguenze dell’infortunio avrebbero giustificato un incremento dell’importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.

La Suprema Corte dichiara inammissibile il motivo, richiamando l’orientamento secondo cui la personalizzazione del danno biologico presuppone la dimostrazione di circostanze peculiari che rendano il pregiudizio sofferto dalla vittima più grave rispetto a quello ordinariamente connesso alla medesima invalidità. In altri termini, il risarcimento standard previsto dalle tabelle copre tutte le conseguenze normalmente e inevitabilmente derivanti da quel tipo di lesione; solo quando emergano effetti ulteriori e specifici è possibile procedere a un aumento dell’importo.

La Corte ribadisce che le conseguenze dannose derivanti da una lesione alla salute possono distinguersi in due categorie: da un lato quelle comuni a tutti i soggetti che subiscono una determinata menomazione, dall’altro quelle particolari del caso concreto, che determinano un aggravamento effettivo del pregiudizio. Mentre le prime risultano già compensate dalla liquidazione tabellare del danno biologico, le seconde devono essere oggetto di prova puntuale da parte del danneggiato e di specifica valorizzazione nella motivazione del giudice.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva ritenuto che le circostanze prospettate dalla parte attrice non integrassero conseguenze peculiari tali da giustificare la personalizzazione del risarcimento, ma rappresentassero effetti ordinariamente riconducibili a un’invalidità di quel grado. Il ricorso, osserva la Cassazione, non si confrontava adeguatamente con tale motivazione e si limitava a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa nel giudizio di legittimità.

La pronuncia si inserisce nell’orientamento che mira a preservare la funzione uniformatrice delle tabelle di liquidazione del danno biologico, evitando incrementi automatici del risarcimento e richiedendo, invece, la dimostrazione concreta di un pregiudizio ulteriore rispetto alle conseguenze normalmente insite nella lesione.

 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2054, c.c.

Se vuoi sempre essere aggiornato dai un’occhiata alla nostra Rivista!