Diritto civile
16 | 03 | 2026
Danno biologico e personalizzazione del risarcimento: necessario provare un pregiudizio ulteriore rispetto alle conseguenze ordinarie dell’invalidità
Filippo Marco Maria Bisanti
Con l’ordinanza 6 marzo 2026, n.
5036, la terza Sezione civile della Corte di cassazione torna a precisare i
presupposti che consentono la personalizzazione del risarcimento del danno
biologico, ribadendo la necessità di una prova specifica delle conseguenze
dannose ulteriori rispetto a quelle normalmente derivanti dalla menomazione.
La vicenda trae origine da un
grave incidente stradale che aveva provocato alla vittima un’invalidità
permanente pari all’85%, con rilevanti ripercussioni anche sul piano
neuro-psichico. Nel giudizio civile instaurato per ottenere il risarcimento
integrale dei danni, il Tribunale aveva riconosciuto sia il danno non
patrimoniale sia quello patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. In
sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva ridotto alcune poste
risarcitorie ed escluso la cosiddetta personalizzazione del danno biologico.
Nel ricorso per cassazione la
vittima contestava, tra l’altro, proprio tale esclusione, sostenendo che le
gravissime conseguenze dell’infortunio avrebbero giustificato un incremento
dell’importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
La Suprema Corte dichiara
inammissibile il motivo, richiamando l’orientamento secondo cui la
personalizzazione del danno biologico presuppone la dimostrazione di
circostanze peculiari che rendano il pregiudizio sofferto dalla vittima più
grave rispetto a quello ordinariamente connesso alla medesima invalidità. In
altri termini, il risarcimento standard previsto dalle tabelle copre tutte le
conseguenze normalmente e inevitabilmente derivanti da quel tipo di lesione;
solo quando emergano effetti ulteriori e specifici è possibile procedere a un
aumento dell’importo.
La Corte ribadisce che le
conseguenze dannose derivanti da una lesione alla salute possono distinguersi
in due categorie: da un lato quelle comuni a tutti i soggetti che subiscono una
determinata menomazione, dall’altro quelle particolari del caso concreto, che
determinano un aggravamento effettivo del pregiudizio. Mentre le prime
risultano già compensate dalla liquidazione tabellare del danno biologico, le
seconde devono essere oggetto di prova puntuale da parte del danneggiato e di
specifica valorizzazione nella motivazione del giudice.
Nel caso esaminato, la Corte
d’appello aveva ritenuto che le circostanze prospettate dalla parte attrice non
integrassero conseguenze peculiari tali da giustificare la personalizzazione
del risarcimento, ma rappresentassero effetti ordinariamente riconducibili a
un’invalidità di quel grado. Il ricorso, osserva la Cassazione, non si
confrontava adeguatamente con tale motivazione e si limitava a sollecitare una
diversa valutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa nel giudizio
di legittimità.
La pronuncia si inserisce nell’orientamento
che mira a preservare la funzione uniformatrice delle tabelle di liquidazione
del danno biologico, evitando incrementi automatici del risarcimento e
richiedendo, invece, la dimostrazione concreta di un pregiudizio ulteriore
rispetto alle conseguenze normalmente insite nella lesione.
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