Diritto civile

02 | 03 | 2026

Fallimento del locatore e seconda scadenza del contratto di locazione: niente rinnovo senza autorizzazione del giudice delegato

Redazione La Tribuna

La prima Sezione civile della Suprema Corte, con ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4346, si è espressa nel senso che, in caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore nel contratto di locazione abitativa ex art. 80 L. fall., la rinnovazione del contratto alla seconda scadenza quadriennale non opera automaticamente, ma richiede l’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 560 c.p.c. In difetto, il rapporto si estingue. Ne consegue che la comunicazione di disdetta del curatore, anche se tardiva rispetto al termine semestrale previsto dall’art. 2 L. n. 431/1998, non è necessaria, avendo natura meramente ricognitiva di un effetto già prodotto ex lege.

L’ordinanza in esame ribadisce la distinzione tra prima e seconda scadenza nei contratti di locazione soggetti ...

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