Diritto civile
02 | 03 | 2026
Fallimento del locatore e seconda scadenza del contratto di locazione: niente rinnovo senza autorizzazione del giudice delegato
Redazione La Tribuna
La prima Sezione civile della Suprema Corte,
con ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4346, si è espressa nel senso che, in
caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore nel contratto di
locazione abitativa ex art. 80 L. fall., la rinnovazione del contratto alla
seconda scadenza quadriennale non opera automaticamente, ma richiede
l’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 560 c.p.c. In difetto,
il rapporto si estingue. Ne consegue che la comunicazione di disdetta del
curatore, anche se tardiva rispetto al termine semestrale previsto dall’art. 2 L.
n. 431/1998, non è necessaria, avendo natura meramente ricognitiva di un
effetto già prodotto ex lege.
L’ordinanza in esame ribadisce la distinzione tra prima e seconda scadenza nei contratti di locazione soggetti ...
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