Diritto civile

Proprietà e diritti reali

11 | 02 | 2026

Distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, delibere non impugnate e riparto delle spese straordinarie

Redazione La Tribuna

La seconda Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 1098 del 19 gennaio 2026, ha statuito, in materia di condominio negli edifici, che la deliberazione assembleare che decida interventi di riparazione o messa a norma di un impianto di riscaldamento centralizzato preesistente integra atto di manutenzione straordinaria e non innovazione gravosa ex art. 1121 c.c., con conseguente applicazione dei criteri generali di riparto di cui all’art. 1123 c.c., gravanti anche sui condomini distaccati dall’impianto per le spese di conservazione e dispersione.

La deliberazione adottata su argomenti non espressamente indicati all’ordine del giorno è affetta da annullabilità e non nullità, sicché, ove non impugnata nel termine di cui all’art. 1137 c.c., diviene definitiva e non può essere rimessa in discussione mediante l’impugnazione di una successiva delibera meramente attuativa.

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