Diritto civile
Proprietà e diritti reali
11 | 02 | 2026
Distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, delibere non impugnate e riparto delle spese straordinarie
Redazione La Tribuna
La seconda Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n.
1098 del 19 gennaio 2026, ha statuito, in materia di condominio negli edifici, che
la deliberazione assembleare che decida interventi di riparazione o messa a
norma di un impianto di riscaldamento centralizzato preesistente integra atto
di manutenzione straordinaria e non innovazione gravosa ex art. 1121 c.c., con
conseguente applicazione dei criteri generali di riparto di cui all’art. 1123
c.c., gravanti anche sui condomini distaccati dall’impianto per le spese di
conservazione e dispersione.
La deliberazione adottata su argomenti non espressamente
indicati all’ordine del giorno è affetta da annullabilità e non nullità,
sicché, ove non impugnata nel termine di cui all’art. 1137 c.c., diviene
definitiva e non può essere rimessa in discussione mediante l’impugnazione di
una successiva delibera meramente attuativa.
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