Diritto civile
10 | 02 | 2026
Compensi del difensore d’ufficio e infruttuosità del recupero del credito: l’intervento dell’erario anche in caso di soddisfazione solo parziale
Filippo Marco Maria Bisanti
La pronuncia della Corte di
Cassazione (Sez. seconda civile, ord. 29 gennaio 2026, n. 1963) affronta la
questione relativa ai presupposti per la liquidazione, a carico dello Stato,
dei compensi spettanti al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 116 d.P.R. n.
115/2002, soffermandosi in particolare sulla nozione di infruttuosità delle
procedure di recupero del credito professionale.
Nel caso di specie, il difensore,
dopo aver prestato attività professionale in favore dell’assistito, aveva
avviato azioni esecutive per il recupero del proprio credito, riuscendo
tuttavia ad ottenere soltanto una soddisfazione parziale delle somme dovute. La
Corte d’appello aveva negato la liquidazione a carico dell’erario, ritenendo
che il recupero, ancorché non integrale, fosse comunque idoneo ad escludere il
presupposto dell’inutile esperimento delle procedure esecutive.
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