Diritto civile

10 | 02 | 2026

Compensi del difensore d’ufficio e infruttuosità del recupero del credito: l’intervento dell’erario anche in caso di soddisfazione solo parziale

Filippo Marco Maria Bisanti

La pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. seconda civile, ord. 29 gennaio 2026, n. 1963) affronta la questione relativa ai presupposti per la liquidazione, a carico dello Stato, dei compensi spettanti al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 116 d.P.R. n. 115/2002, soffermandosi in particolare sulla nozione di infruttuosità delle procedure di recupero del credito professionale.

Nel caso di specie, il difensore, dopo aver prestato attività professionale in favore dell’assistito, aveva avviato azioni esecutive per il recupero del proprio credito, riuscendo tuttavia ad ottenere soltanto una soddisfazione parziale delle somme dovute. La Corte d’appello aveva negato la liquidazione a carico dell’erario, ritenendo che il recupero, ancorché non integrale, fosse comunque idoneo ad escludere il presupposto dell’inutile esperimento delle procedure esecutive.

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