Diritto processuale penale
Giudizio
02 | 12 | 2022
Giudizio direttissimo: incostituzionale prevedere che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo precluda all’imputato di formulare successivamente richieste di riti alternativi
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 243 del 2 dicembre 2022, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 451,
commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, c.p.p., in quanto interpretati nel senso che
la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude
all’imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del
suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Secondo l’art. 451, comma 5, c.p.p.., «[i]l presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444»; in termini sostanzialmente coincidenti, con riferimento al giudizio che si svolge davanti al giudice monocratico, statuisce l’art. 558, comma 8, c.p.p.. L’art. 451, comma 6, c.p.p., stabilisce poi che «[l]’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine». L’art. 558, comma 7, c.p.p. dispone, con una formulazione per il resto coincidente, che il termine per preparare la difesa nel rito che si svolge di fronte al giudice monocratico non può essere superiore a cinque giorni. Entrambi tali avvisi si collocano in una fase caratterizzata da una marcata contrazione dei tempi processuali, sia che essa consegua immediatamente alla convalida dell’arresto (art. 449, comma 1, c.p.p.), sia che essa venga attivata negli altri casi previsti dal codice di rito (art. 449, commi 4 e 5, c.p.p..). Proprio tale contrazione, del resto coessenziale ad un rito contrassegnato da esigenze di celerità e speditezza, rende non sempre agevole distinguere nettamente la fase preliminare al dibattimento da quella propriamente dibattimentale, tanto più nell’ipotesi in cui – come nel giudizio a quo e nella maggior parte dei casi – il giudizio direttissimo sia immediatamente conseguente al giudizio di convalida dell’arresto. Pur a fronte di tali difficoltà, ripetutamente evidenziate dalla dottrina, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente sottolineato la natura inderogabile degli avvisi in parola. Con riguardo, in particolare, al termine a difesa, è stato ribadito che, se richiesto, esso «deve essere concesso dal giudice che deve pertanto disporre il rinvio del processo ad altra udienza, altrimenti incorrendo in un’ipotesi di nullità, generale e a regime intermedio, riguardando la stessa non l’assenza del difensore in giudizio ma l’assistenza nel medesimo dell’imputato» (Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2022, n. 8951). Di una questione sostanzialmente coincidente con quella in esame la Consulta si è già occupata nell’ordinanza n. 254 del 1993. In quell’occasione, essa era chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell’abrogato art. 566, comma 8, c.p.p.. «nella parte in cui dispone che la formulazione della richiesta di applicazione della pena sia fatta subito dopo l’udienza di convalida e non, invece, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento», alla luce dell’orientamento giurisprudenziale «generalmente accolt[o]» secondo il quale l’imputato, dopo la convalida dell’arresto, «deve subito scegliere tra due facoltà: la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena, oppure la richiesta di un termine per preparare la difesa. Mentre l’esercizio della prima facoltà non preclude [giova precisare, secondo la disciplina ratione temporis applicabile], in caso di dissenso del pubblico ministero, l’esercizio della seconda, la richiesta del “termine a difesa” precluderebbe, invece, definitivamente, la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena allorché ha inizio il dibattimento “all’udienza preliminare successiva alla scadenza del termine” concesso». La questione è stata dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che l’informazione sul termine a difesa si colloca in una fase anteriore al dibattimento, sicché, ove questo venga concesso, «il dibattimento, non ancora aperto, è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine (art. 451, sesto comma)». Inoltre, la Consulta ha affermato che la disposizione censurata (sostanzialmente coincidente con quelle oggi scrutinate) non si poneva in contrasto con la regola per cui i riti speciali (e, in quel caso, l’applicazione della pena su richiesta delle parti) dovessero essere richiesti dall’imputato fino all’apertura del dibattimento, perché le due richieste (di termine a difesa e di accesso ai riti speciali) «vengono semplicemente riconosciute come facoltà che il giudicabile “può” (e non “deve”) formulare subito dopo l’udienza di convalida, e cioè a partire da quel momento processuale, sicché la richiesta di applicazione della pena può ben intervenire fino al normale termine previsto nel citato art. 446, comma 1, del codice di procedura penale». Muovendo dal progressivo consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale contrastante con quanto espresso dalla Consulta nell’ordinanza n. 254 del 1993, e nel presupposto che esso impedisca un’interpretazione delle disposizioni censurate in continuità con tale precedente, è stato sollecitato un nuovo vaglio della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate per come interpretate dalla giurisprudenza prevalente. Nel caso del giudizio direttissimo, la scelta dell’imputato di accedere a uno dei riti speciali previsti dalle richiamate disposizioni del codice di rito deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione del giudizio, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell’imputato sull’altare della speditezza dei tempi processuali. Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa, senza cioè un’adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile spatium deliberandi, il giudice, ove l’imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell’approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell’esercizio consapevole della scelta sull’accesso al giudizio abbreviato e all’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p.. La necessità di una piena garanzia del diritto di difesa, che si traduce nel carattere effettivo della scelta sui riti alternativi per come assicurato dal riconoscimento di condizioni, materiali e temporali, che consentano all’imputato un’adeguata ponderazione della propria strategia processuale, vale a maggior ragione in un rito, quello direttissimo, segnato, come detto, da un rapido avvicendamento delle fasi processuali. Nella sentenza n. 113 del 2020, la Consulta, sia pur con riferimento a una disciplina diversa da quella oggi in esame, perché riguardante l’art. 30-ter, comma 7, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), censurato nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di permesso premio fosse pari a 24 ore, ha rilevato il carattere «[i]ngiustificatamente pregiudizievole rispetto all’effettività del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. [di] un termine così breve» affinché l’interessato potesse articolare le proprie difese. E ciò, ha aggiunto la Corte, «anche in relazione alla oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore, che pure è – in via generale – parte integrante del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento». Tale principio merita di essere qui richiamato, tenuto conto che la compressione del diritto di difesa dell’imputato nel giudizio direttissimo è, secondo l’interpretazione delle disposizioni censurate offerta dalla giurisprudenza prevalente, anche maggiore rispetto al caso deciso dalla sentenza n. 113 del 2020. Basta considerare, al riguardo, come il rapido susseguirsi delle fasi processuali del giudizio di convalida dell’arresto e dell’instaurazione del giudizio direttissimo, seppure consente di «pervenire con immediatezza all’accertamento di responsabilità penale dell’imputato» (sentenza n. 41 del 2022), può risolversi, talvolta, anche in uno spazio di poche ore, il che rende non infrequente che l’imputato non sia assistito dal difensore di fiducia, e che si trovi, inoltre, a dover compiere la scelta sul rito senza disporre di alcun apprezzabile lasso di tempo, quando non in modo addirittura istantaneo.
Riferimenti Normativi: