Diritto penale
Reati in generale
02 | 09 | 2022
Il rifiuto di sottoporsi al narcotest non preclude l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
Riccardo Radi
Con sentenza n. 32254 del
28 giugno 2022, depositata il 2 settembre 2022, la quarta sezione penale della
Corte di Cassazione ha affrontato la questione della possibilità di applicare
la causa di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. nel caso
di persona che si rifiuti di sottoporsi al narcotest, fattispecie prevista
dall’art. 187, comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
La Suprema Corte, dopo
aver richiamato la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 25
febbraio 2016, n. 13682) in tema di applicazione della causa di non punibilità
per particolare tenuità del fatto in caso di rifiuto di sottoporsi
all’accertamento alcoolimetrico) e ha stabilito che detta pronuncia richiama
considerazioni certamente estensibili all’ipotesi di rifiuto di cui all’art.
187, comma 8, cit., ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che esclude
l’applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso
l’imputato rifiuti di assoggettarsi al controllo dei campioni biologici presso
una struttura sanitaria per accertare lo stato di alterazione psicofisica da
assunzione di stupefacenti, dovendosi ritenere che la norma incriminatrice punisce
non un’astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida
indiziate di essere gravemente irregolari, la cui pericolosità non può essere
presunta sulla base di circostanze non accertate senza descrivere il reale
contesto - il fondo fattuale - né le modalità della condotta, ovverosia in che
cosa sia consistita l’irregolarità della circolazione, tale da renderla
potenzialmente pericolosa, tanto più laddove non sono descritte le condizioni
di traffico, nelle quali la condotta si è realizzata.
Inoltre, gli Ermellini non
condividono il ragionamento della Corte di merito che ha escluso l'applicazione
della speciale causa di non punibilità sul rilievo della precedente condanna
per guida in stato di ebbrezza, il cui reato è stato dichiarato estinto per
esito positivo dei lavori di pubblica utilità.
I giudici di merito non potevano ricavare l'abitualità ostativa ex art. 131-bis c.p. sulla scorta della mera commissione di un successivo reato di cui è stata dichiarata l'estinzione per esperimento positivo della messa alla prova. Al riguardo, va richiamato il principio, espresso dalla Suprema Corte con riferimento all'estinzione del reato ex art. 460, comma 5, c.p.p., secondo cui, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale ex art. 131-bis, comma 3, c.p., non va tenuto conto dei reati estinti, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (vedi Cass. pen., sez. IV, 1° luglio 2021, n. 11732; vedi anche Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 22078; Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2019, n. 11709).
Si tratta di un principio valido anche per l'esito positivo della messa alla prova, istituto di carattere sostanziale che costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato, in ragione della collocazione sistematica nell'ambito del Titolo VI (Della estinzione del reato e della pena) Capo I (Della estinzione del reato) del codice penale, dell'espressa menzione di tale effetto nel testo dell'art. 163-ter c.p. ("l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede") e della funzione di carattere preventivo e risocializzante demandata a tale istituto, il quale opera quale causa di estinzione della c.d. punibilità in astratto, intervenendo prima che sia emessa la sentenza di condanna e, pertanto, prescinde da qualunque accertamento sul merito della res íudicanda e sulla responsabilità dell'imputato (tanto che l'applicazione può essere chiesta anche nel corso delle indagini preliminari) - salvo il caso del ricorrere di cause evidenti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. - tanto che nessun effetto di giudicato è riconosciuto alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 168-ter c.p. nel successivo giudizio di accertamento di danno in sede civile.
Riferimenti Normativi: