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Diritto penale

Reati in generale

27 | 07 | 2022

Commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che frequenta sporadicamente i figli

Riccardo Radi

Con sentenza n. 29926 del 27 aprile 2022, depositata il 27 luglio 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in riferimento al disinteresse del padre verso i figli ed al carattere del tutto sporadico con cui li aveva frequentati.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Procura presentato contro l’assoluzione di un uomo che non si era mai occupato dei figli minori.

La Suprema Corte ha motivato la decisione spiegando che la condanna è incentrata non sulla sola condotta di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento e sui suoi presupposti di rilevanza penale (costituiti dallo stato di bisogno, presunto per legge, dei figli minori, e specularmente, sulla capacità di adempiere dell’obbligato), ma altresì sulla sottrazione agli obblighi di assistenza, espressiva di una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie ex art. 570, comma 1, c.p..

Entrambe le fattispecie incriminatrici sono richiamate dalla contestazione e la sentenza impugnata motiva anche in riferimento al disinteresse del padre verso i figli ed al carattere del tutto sporadico con cui li aveva frequentati, quali presupposti in fatto della violazione degli obblighi di assistenza morale.

Per la Suprema Corte, dunque, non vi è tra i reati detti, stante la loro autonomia concettuale, relazione di implicazione, per cui possa dirsi che la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza presupponga necessariamente la violazione dei doveri di assistenza morale, così come non ricorrono i presupposti della progressione criminosa, non potendosi affermare che l’una condotta costituisca sempre la naturale evoluzione dell’altra. Tali reati possono dunque concorrere, ove ricorrano - come nel caso in esame -, gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi di entrambi.

Di tale orientamento sono espressione plurime pronunce che hanno ribadito che le ipotesi di reato in comparazione non sono in rapporto di progressione criminosa, avendo ad oggetto fatti non sovrapponibili nella loro storicità e tali da richiedere, sul piano processuale, l’apprestamento di strategie difensive diversificate (Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 13741).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 570 c.p.