Diritto penale
Reati in generale
27 | 07 | 2022
Commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che frequenta sporadicamente i figli
Riccardo Radi
Con sentenza n. 29926 del
27 aprile 2022, depositata il 27 luglio 2022, la sesta sezione penale della
Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del
reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in riferimento al
disinteresse del padre verso i figli ed al carattere del tutto sporadico con
cui li aveva frequentati.
La Corte di cassazione ha
accolto il ricorso della Procura presentato contro l’assoluzione di un uomo che
non si era mai occupato dei figli minori.
La Suprema Corte ha
motivato la decisione spiegando che la condanna è incentrata non sulla sola
condotta di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento e sui suoi
presupposti di rilevanza penale (costituiti dallo stato di bisogno, presunto
per legge, dei figli minori, e specularmente, sulla capacità di adempiere
dell’obbligato), ma altresì sulla sottrazione agli obblighi di assistenza,
espressiva di una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie
ex art. 570, comma 1, c.p..
Entrambe le fattispecie
incriminatrici sono richiamate dalla contestazione e la sentenza impugnata
motiva anche in riferimento al disinteresse del padre verso i figli ed al
carattere del tutto sporadico con cui li aveva frequentati, quali presupposti
in fatto della violazione degli obblighi di assistenza morale.
Per la Suprema Corte, dunque, non vi è tra i reati detti, stante la loro autonomia concettuale, relazione di implicazione, per cui possa dirsi che la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza presupponga necessariamente la violazione dei doveri di assistenza morale, così come non ricorrono i presupposti della progressione criminosa, non potendosi affermare che l’una condotta costituisca sempre la naturale evoluzione dell’altra. Tali reati possono dunque concorrere, ove ricorrano - come nel caso in esame -, gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi di entrambi.
Di tale orientamento sono espressione plurime pronunce che hanno ribadito che le ipotesi di reato in comparazione non sono in rapporto di progressione criminosa, avendo ad oggetto fatti non sovrapponibili nella loro storicità e tali da richiedere, sul piano processuale, l’apprestamento di strategie difensive diversificate (Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 13741).
Riferimenti Normativi: