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Diritto civile

Responsabilità

15 | 04 | 2025

Il risarcimento del danno del parentale per morte di congiunto per malattia professionale

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 9807 del 14 aprile 2025, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che è vero che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 1553/2019), ha affermato che le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto.

Tuttavia, tale orientamento si è evoluto, nel senso che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito, e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass. civ. n. 8508/2020).

È stato anche chiarito che le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. civ. n. 8538/2020). Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione (Cass. civ. n. 7597/2021). Specificamente in materia di danno parentale, è stato ulteriormente chiarito che l’età del de cuius è rilevante per personalizzazione entro il minimo e il massimo stabiliti dalle tabelle, e non invece (come avvenuto nel caso di specie) per la sua liquidazione sotto il minimo; infatti, posto che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (Cass. civ. n. 3767/2018), nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che, pur avendo identificato nelle tabelle milanesi il parametro equitativo, aveva inspiegabilmente quantificato il risarcimento, spettante al figlio per la perdita della madre, in una misura corrispondente a circa un terzo dell'importo minimo delle tabelle stesse – Cass. civ. n. 29495/2019).

Ulteriori specificazioni di tali principi in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si rinvengono nelle pronunce della Suprema Corte che hanno precisato che, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella (in applicazione del principio, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - sulla base della tabella di Milano, criterio non contestato dalle parti - aveva liquidato il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in misura inferiore al minimo edittale affermando che, al momento della morte, la madre dei danneggiati era "vecchia e malata" e, di conseguenza, i figli, già adulti e autonomi, si sarebbero dovuti aspettare da un momento all'altro il suo decesso - Cass. civ. n. 26440 del 2022; cfr. anche Cass. civ. n. 37009 del 2022).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2043, c.c.
  • Art. 2059, c.c.
  • Art. 2043, c.c.
  • Art. 2059, c.c.
  • Art. 2043, c.c.
  • Art. 2059, c.c.
  • Art. 2043, c.c.
  • Art. 2059, c.c.