Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
24 | 04 | 2024
Il provvedimento di ammissione alla prova deve contenere necessariamente la prescrizione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 17313 del 12 marzo-24 aprile 2024, la sesta sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che, sulla scorta della lettura
del combinato disposto dell'art. 168-bis c.p. e degli artt. 464-bis e ss.
c.p.p., il provvedimento di ammissione alla prova di cui all'art. 464-bis c.p.p.
deve contenere necessariamente la prescrizione di condotte volte
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato,
nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Dalla formulazione letterale delle disposizioni risulta che «la
prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del
danno dallo stesso cagionato» costituiscono elemento necessario ed
indefettibile per la concessione della messa alla prova, non surrogabile da
altri. Invero, le prescrizioni dell'affidamento dell'imputato al servizio
sociale e della prestazione di lavoro di pubblica utilità sono previste
espressamente dalla legge come "aggiuntive" e non come alternative
rispetto alla prestazione delle condotte dirette all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e al risarcimento del
danno.
Una conferma delle esposte conclusioni si evince anche dalla disciplina
processuale che regola il contenuto del programma di trattamento prescrivendo,
al comma 4 dell'art. 464-bis c.p.p., che il programma di trattamento allegato
all'istanza di messa alla prova «in ogni caso prevede: [...] b) le prescrizioni
comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al
fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal
fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni,
nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero
all'attività di volontariato di rilievo sociale; [...]» mentre l'art.
464-quinquies c.p.p., al comma 1, dispone: «Nell'ordinanza che dispone la
sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il
termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte
riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti [...l».
In altri termini, anche secondo le disposizioni di diritto processuale
appena richiamate, la prestazione delle condotte dirette all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e il risarcimento del
danno restano distinte rispetto all'affidamento al servizio sociale ed alla
prestazione di lavoro di pubblica utilità, e costituiscono condizione
autonomamente necessaria ai fini dell'ammissione alla prova del buon esito
della stessa.
Si tratta di principi già affermati, in materia di reati edilizi (Cass. pen., sez. III, 14 settembre 2022, n. 36822) e in materia di reati ambientali (Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2023, n. 5910), con riferimento alla necessaria prescrizione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Posto, dunque, che il risarcimento del danno cagionato dal reato costituisce condizione per l'ammissione al rito ne consegue l'illegittimità della decisione che non ne abbia tenuto conto, con il conseguente annullamento e trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare per il prosieguo.
L'ammissione alla definizione del procedimento con messa alla prova non rappresenta un diritto incondizionato, atteso che la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all'esito di un percorso valutativo discrezionale da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., reputi idoneo il trattamento presentato, il mancato risarcimento del danno non può, meccanicisticamente, essere valutato come ostativo all'ammissione alla messa alla prova. In questi termini deve essere interpretato l'inciso "ove possibile", contenuto nel comma 2 dell'art. 168-bis c.p.: il risarcimento del danno, che costituisce, condizione di ammissione alla definizione con messa alla prova, deve essere proposto e deve corrispondere, appunto "ove possibile", al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima o, comunque, allo sforzo "massimo" esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche (art. 133, comma 2, n. 4 c.p.). Aspetti che il giudice, attivando i poteri di indagine attribuitigli dall'art. 464-bis cit., potrà e dovrà verificare sia sollecitando la parte che ha richiesto la messa alla prova sia facendo ricorso ai poteri officiosi. Anche a tal riguardo, come sulla idoneità del trattamento, il giudice compie una valutazione di merito, sulla base degli indici di cui all'art. 133 c.p., quanto alla effettiva corrispondenza del risarcimento del danno alle condizioni di vita dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2019, n. 34878).
Riferimenti Normativi: