Diritto processuale penale
Giudizio
15 | 09 | 2023
Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca quanto in caso di richiesta generica
Valerio de Gioia
Con sentenza n.
37844 del 15 giugno-15 settembre 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato
ha affermato che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non
costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice
di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle
"tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare
su fatti concreti.
Il loro diniego
può, perciò, essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o
circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis
c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche
nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della
concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza
dell'imputato (Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2017, n. 39566; Cass. pen., sez.
III, 25 settembre 2014, n. 44071; Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2013, n.
3529).
Praltro, già prima
della suddetta modifica normativa, la Suprema Corte, in tema di attenuanti
generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che
la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire
al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione
prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili
connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso
responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai
essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il
giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni
possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza
che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita
motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati
ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata
alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta
dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi
delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che
ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della
invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Cass.
pen., sez. I, 19 ottobre 1992, n. 11361; nello stesso senso, più recentemente Cass.
pen., sez. III, 8 gennaio 2014, n. 11539, che ha ribadito il principio secondo
cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti
generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di
conclusioni non sia stata formulata specifica istanza).
Ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Cass. pen., sez. III, 23 aprile 2013, n. 23055; Cass. pen., sez. I, 12 marzo 1990, n. 5917; Cass. pen., sez. II, 13 luglio 1987, n. 2344). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2018, n. 54179; Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2015, n. 9836).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infine, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass. pen., sez. III, 19 marzo 2014, n. 28535; Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2010, n. 34364; Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2004, n. 2285; Cass. pen., sez. I, 21 settembre 1999, n. 12496). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Cass. pen., sez. V, 13 aprile 2017, n. 43952).
Riferimenti Normativi: