Diritto penale
Reati in generale
13 | 07 | 2022
La copiatura di files informatici non integra né il reato di appropriazione indebita né quello di furto
Riccardo Radi
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 26899 del 27 maggio 2022, depositata il 12 luglio 2022, ha
esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di
appropriazione indebita o di furto nel caso di copiatura di files informatici.
A prescindere dal fatto che i files siano o no qualificabili
come “cosa mobile”, ai sensi dell'art. 646 c.p., nel caso di specie, in cui vi
è stata la mera copiatura dei file, difetta l'elemento materiale del reato di
appropriazione indebita costituito dalla definitiva sottrazione del bene ai
titolari.
A tale proposito, si deve infatti rilevare che, diversamente
dal caso esaminato da Cass. pen., sez. II, 7 novembre 2019, n. 11959, in cui
l'elemento materiale del reato di appropriazione indebita era stata ritenuto in
quanto si era avuta la «sottrazione definitiva» dei file «mediante la loro
cancellazione», così che «si realizza[va] il fatto tipico della materiale
sottrazione del bene, che entra a far parte in via esclusiva del patrimonio del
responsabile della condotta illecita», nel caso della mera copiatura - come è
stato, pacificamente, nella fattispecie esaminata dalla Corte, in difetto della
cancellazione dei file, questi restano nella disponibilità materiale e
giuridica del titolare, con la conseguenza che manca la definitiva sottrazione
del bene allo stesso e, quindi, l'elemento materiale del reato di
appropriazione indebita.
Tale reato, dunque, potrebbe ritenersi integrato solo nel
caso in cui, alla copiatura, faccia seguito la cancellazione del file, ovvero
nel caso - parimenti estraneo alla presente fattispecie - di utilizzazione di
comandi che comportino lo spostamento del file dal computer del titolare al
computer o, comunque, a una memoria, dell'imputato.
La mera copiatura del file e, quindi, la mera acquisizione della conoscenza delle informazioni (dati) contenute nello stesso, il quale resti nella disponibilità materiale e giuridica del titolare, non può, pertanto, integrare il reato (la condotta materiale) di appropriazione indebita.
In questo senso si è del resto già espressa la Suprema Corte, sia pure in tema di furto, affermando il principio – che si palesa valido anche con riguardo all'appropriazione indebita – secondo cui è da escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di semplice copiatura non autorizzata di file contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della res da parte del legittimo detentore (Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 44840; Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2003, n. 3449).
Riferimenti Normativi: