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Diritto penale

Delitti

09 | 05 | 2022

Caso Cucchi: il nesso causale tra condotta ed evento e il concorso di persone nell'omicidio preterintenzionale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 18396 del 4 aprile 2022 (dep. 9 maggio 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo sul caso “Cucchi”, ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di nesso causale tra azione lesiva ed evento e di omicidio preterintenzionale.

Nel caso concreto, osserva la Suprema Corte, non è escluso che la struttura della spiegazione causale sia complessa e possa contemplare anche le negligenti omissioni dei sanitari ed il progressivo indebolimento dell’organismo del Cucchi determinato dalla prolungata carenza di alimentazione e di idratazione. Tuttavia, tali circostanze non solo non possano ritenersi indipendenti dall’azione dell’imputato, ma altresì non hanno effettivamente deviato l’originaria serie causale, avendone semplicemente favorito o accelerato il decorso evitando di impedirne Io sviluppo, costituendo in tal senso mere concause dell’evento.

In altri termini, è escluso che l’omissione, da parte di soggetti diversi dai carabinieri imputati nel procedimento, dell’intervento che avrebbe in ipotesi potuto evitare la progressione della serie causale dagli stessi innescata, possa costituire causa sopravvenuta da sola sufficiente ad interrompere il rapporto condizionalistico tra la loro condotta e l’evento finale.

Difatti, secondo l’orientamento della Suprema Corte, il collegamento causale tra l’azione lesiva imputata e l’evento che ne è derivato non è interrotto dalla intermedia omissione della condotta che sarebbe stata in ipotesi idonea ad evitare la produzione dell’evento medesimo, qualora questa non costituisca un fatto imprevedibile ovvero uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale (Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2021, n. 45241). Tale omissione, ricorrendone le condizioni, può infatti costituire eventualmente il titolo per l’affermazione della concorrente responsabilità del soggetto inadempiente, mentre, nel caso concreto, le omissioni eventualmente imputabili al personale sanitario, come il lamentato rifiuto della vittima di alimentarsi correttamente, non sono stati ritenuti sviluppi imprevedibili o atipici del decorso causale.

Nemmeno ricorrendo alla “teoria del rischio” si possono raggiungere conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate dai giudici di merito. Nella costante ricerca di un efficiente strumento idoneo ad arginare l’eccessiva forza espansiva dell'imputazione del fatto determinata dal condizionalismo, anche nella giurisprudenza di legittimità si è venuto consolidando un orientamento per cui il nesso causale tra condotta ed evento si interrompe quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla condotta originaria (Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2020, n. 22691).

Quanto all’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è fermo nel ritenere che questo non sia costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto in questione è nella stessa previsione legislativa, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2018, n. 28706).

Circa, invece, alla volontà di concorrere, questa non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’aItrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 31). Non solo: è configurabile il concorso di persone nell'omicidio preterintenzionale quando vi è la partecipazione materiale o morale di più soggetti attivi nell’attività diretta a percuotere o ledere una persona senza la volontà di ucciderla e vi sia un evidente rapporto di causalità tra tale attività e l’evento mortale (Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2013, n. 12413).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 584 c.p.